XVII Legislatura ARS

                                 MOZIONE

  N. 72 - Interventi  in  favore dell'aeroporto  di  Trapani  -
           Birgi.

                     L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

              VISTA la grave  situazione  economico-finanziaria
           in  cui  versa  l'aeroporto  di  Trapani-Birgi,  che
           metterà inevitabilmente in pericolo la  funzionalità
           dello stesso;

              CONSIDERATO che:

              il bilancio dell'esercizio 2016  è  stato  chiuso
           con una perdita pari a euro 2.438.931;

              a  questa situazione patrimoniale negativa  vanno
           aggiunti  ulteriori 9.082.227,41 euro derivanti  dai
           costi   di  co-marketing  sostenuti  nei  precedenti
           esercizi  che hanno determinato perdite  complessive
           per  euro  11.521.158,  che hanno  comportato  oltre
           all'azzeramento   del  capitale   sociale,   perdite
           residue da coprire pari a euro 4.927.863;

              nel  2016  la società aveva pure coperto  perdite
           pregresse   per   euro   4.486.620   attraverso   la
           riduzione del proprio capitale sociale;

              nel  biennio 2015-2016 l AIRGEST aveva accumulato
           perdite  per  complessivi 16.000.000 di euro  circa,
           bruciando risorse pubbliche per pari importo;

              RITENUTO che   l'analisi    del    bilancio    al
           31.12.2016,  e  in particolare  la  relazione  sulla
           gestione  rassegnata  dal CdA  uscente,   conclamano
           una gravissima situazione economica, patrimoniale  e
           finanziaria,   per  cui  si  evidenzia   che   dagli
           indicatori  di  bilancio che misurano  lo  stato  di
           salute della società, risultano:
              1)redditività operativa NEGATIVA, espressione  di
           incapacità della gestione tipica di generare  ricavi
           idonei a coprire i costi di esercizio;
              2)posizione    finanziaria    netta     NEGATIVA,
           espressione   di  incapacità  di  generare   entrate
           correnti  capaci  di coprire le  uscite  correnti  e
           quindi di un'anomalia strutturale;
              3)elevato  indice  di INDEBITAMENTO,  espressione
           della    misura    in    cui    l'azienda    ricorre
           all'indebitamento,  il  cui valore  di  6,9  (valori
           superiori   a  2  segnalano  anomalie  strutturali),
           indica   una   struttura   patrimoniale   fortemente
           disequilibrata;

              VISTO che:

              a  comprova del grave deficit patrimoniale  si  è
           assistito all'intervento sul capitale della  società
           adottato  nell'agosto del 2017, con il  quale  si  è
           deliberato  l'aumento dello stesso per l'importo  di
           euro  14.863.445,59, ma successivamente sottoscritto
           dal   socio  di  maggioranza  Regione  Sicilia  oggi
           titolare del 99,93% per soli euro 5.003.445;

              alla  data  del  22.11.2017 il  capitale  versato
           nelle   casse   AIRGEST  era  già  irrimediabilmente
           perso,   poiché  destinato  a  coprire  la   residua
           perdita di euro 4.927.80,34;

              RITENUTO che:

              nel  novembre  2017  l AIRGEST avrebbe  disposto,
           secondo  quanto si apprende dai dati  ufficiali  del
           Registro  Imprese, di un patrimonio  netto  di  soli
           euro  75.585,alla  luce del fatto  che  al  capitale
           sottoscritto   di   euro   5.003.445,37,    andavano
           sottratti  euro 4.927.860,34  come perdita  residua,
           senza  voler considerare il risultato in  corso  dal
           01.01.2017  al 30.11.2017, verosimilmente  anch'esso
           negativo   come  per  il  passato,  che   eroderebbe
           ulteriormente  l'esiguo  patrimonio  di       75.000
           circa,  ammontare  non  conforme  al  minimo  legale
           previsto  dal  DM 521/1997 pari ad  euro  7.746.853,
           che  la  normativa  di  settore  prescrive  per   le
           società  di  gestione  aeroportuale,  come  peraltro
           riconosciuto   dal  CdA  nell'ultima  pagina   della
           relazione sulla gestione;

              emerge  ancora da un'attenta lettura del  verbale
           di  assemblea straordinaria del 8 agosto  2017,  che
           l'intervento sul capitale è stato peraltro non  solo
           tardivo,   insufficiente   ed   inadeguato    poiché
           adottato,  e  successivamente  eseguito,  in  misura
           assolutamente  inidonea  a garantire  la  continuità
           aziendale   ed  in  dispregio  della  normativa   di
           settore  in  tema  di  minimo  legale  del  capitale
           sociale,  ma  anche   adottato in  violazione  delle
           norme civilistiche in tema di spa;

              che     la    ricapitalizzazione    alla     data
           dell'assemblea dell'agosto 2017 è stata adottata  in
           assenza:
              1)di  un'analisi  delle cause strutturali  e  non
           occasionali  e  transitorie che hanno  costantemente
           generato   perdite  su  perdite  nella  società   di
           gestione.
              2)di   un'adeguata  informativa  contabile  sulle
           perdite in corso (01.01.2017-30.04.2017)
              3)del   parere   del  Collegio  Sindacale   sulla
           situazione   patrimoniale  al   30.04.2017   e   sul
           requisito  della  continuità aziendale,  parere  che
           non  risulta  allegato al verbale di  assemblea,  né
           menzionata  la sua lettura in verbale  (peraltro  il
           Presidente  del Collegio Sindacale - di nomina  ENAC
           - risulta assente non giustificato);

              CONSIDERATO che:

              la   causa   dell'attuale  fase   di   difficoltà
           dall Airgest  S.p.A. si deve identificare,  oltreché
           nell'elevato esborso negli anni per i pagamenti  del
           c.d.  comarketing al vettore low cost Ryanair, anche
           e  soprattutto  nel fallimento della  strategia  del
           management finalizzata ad aggiudicare un  bando  per
           campagne  di advertising indirizzato alle  compagnie
           aeree,  impugnato  da Alitalia con  ricorso  accolto
           dal  TAR  che  ne  ha stigmatizzato  l'illegittimità
           sotto diversi profili;

              la   Regione  non  sembra  aver  avviato   alcuna
           procedura  per  garantire  l'equilibrio  finanziario
           della  società  nel medio e lungo  termine,  pur  in
           presenza   di   regole   comunitarie   che   possono
           legittimare  la  Regione  stessa  a  chiedere   alla
           Commissione  europea  di  autorizzare  un  piano  di
           aiuti   al  funzionamento,  a  fronte  di  un  piano
           industriale  di Airgest coerente ed efficace,  posto
           che  quello  in  atto esistente  non  garantisce  in
           alcun modo l'equilibrio aziendale;

              il  perdurare  di tale condizione, o  addirittura
           l'aggravarsi  della stessa a causa dei  ritardi  con
           cui   la   Regione   affronta  la   profonda   crisi
           aziendale, imporrebbe in futuro soluzioni ancor  più
           drastiche,  nel  senso che l'unica alternativa  alla
           liquidazione  della  società  o  alla  sua   fusione
           incondizionata   con   la   società   di    gestione
           dell'aeroporto  Falcone-Borsellino  -  peraltro  non
           adeguatamente  discussa con  il  territorio  né  ben
           programmata   -   rimarrebbe  il  vero   e   proprio
           salvataggio  di  AIRGEST,  il  che  potrà   avvenire
           esclusivamente in base alle norme europee vigenti;

              se  l'Assemblea Regionale Siciliana, su  proposta
           del  Governo,  facesse subito la sua parte,  votando
           una   norma  per  individuare  risorse  adeguate   e
           impegnare  il  Governo  a  predisporre  i   relativi
           dossier   sugli  aiuti  di  stato,  la   Commissione
           europea  autorizzerebbe tali aiuti al  funzionamento
           dell'aeroporto,  come  da prassi,  in  meno  di  due
           mesi;

              all'eventuale  esito  negativo  o  tardivo  delle
           iniziative  in  atto della Regione e del  Management
           si  dovrebbero  programmare risorse finanziarie  sia
           per   il   salvataggio   immediato   sia   per    la
           ristrutturazione di Airgest S.p.A. aziendale;

              ogni   intervento  nel  senso  prospettato  dovrà
           essere  finanziato con nuovi stanziamenti  da  parte
           della  Regione che rappresenterebbe l'unica garanzia
           per    traghettare    la   società    di    gestione
           dell'aeroporto  di Trapani/Birgi verso  l'equilibrio
           finanziario;che   ogni   soluzione   proposta    dal
           management,  che  andasse  nella  stessa   direzione
           degli   interventi   fallimentari   realizzati    in
           precedenza,  non sarebbe coerente con  quelle  sopra
           prospettate  e potrebbe generare risultati  parziali
           oltreché illegali,

                    IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
                               e per esso
                       L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

              a  proporre le norme a supporto di una  strategia
           di  bilancio  coerente con le  finalità  esposte  in
           premessa,  a  condizione che si riporti il  percorso
           di  AIRGEST e della Regione nel solco della legalità
           e  della  programmazione;Ad attivare un monitoraggio
           costante  sul sugli uffici dei dipartimenti preposti
           alla  vigilanza  e  al controllo sul  management  di
           Airgest   S.p.A.   per   avviare  un'Amministrazione
           attenta che proponga un serio Piano Industriale  nel
           rispetto  dei  vincoli imposti dal mercato,  da  una
           parte, ma che riesca a sfruttare, dall'altra,  anche
           le   opportunità   che   l'Unione   europea   offre,
           autorizzando  la  concessione  di  aiuti  legali   e
           compatibili   con  il  Trattato  sul   Funzionamento
           dell'Unione Europea;

              a  considerare, in particolare, la programmazione
           di   aiuti  al  funzionamento  dell'Aeroporto  quale
           soluzione  opportuna  e  giuridicamente  valida   ai
           sensi  della Comunicazione della Commissione  2014/C
           99/03  sugli Orientamenti sugli aiuti di Stato  agli
           aeroporti  e  alle  compagnie  aeree,  programmabili
           fino  al 2024 per finanziare il costo delle attività
           dell'aeroporto  per  superare i  problemi  gravi  di
           liquidità  generati dal basso livello delle  entrate
           e   del   capitale   attuale   e   per   indirizzare
           l'aeroporto  alla integrale copertura dei  costi  di
           esercizio nel medio e lungo termine;

              a  valutare  sin d'ora, ove risultasse necessario
           e  senza  indugio  alcuno,  in  virtù  della  grande
           importanza rivestita dall'Aeroporto V.Florio  di  di
           Trapani-Birgi  nell'economia del territorio,il  vero
           e  proprio  salvataggio  di  AIRGEST  SpA,,  facendo
           anche  riferimento alla prassi recentemente  seguita
           dalla  Regione Marche per Aerdorica SpA, società  di
           gestione  dell'Aeroporto di Ancona, con  l'Aiuto  di
           Stato  n.48050 notificato dall'Italia il  19  aprile
           2017  ai sensi della Comunicazione della Commissione
           2014/C 249/01 Orientamenti sugli aiuti di Stato  per
           il  salvataggio e la ristrutturazione di imprese non
           finanziarie in difficoltà. Tale intervento  è  stato
           autorizzato    tempestivamente   dalla   Commissione
           europea  il  6  giugno  2017.  L'autorizzazione   in
           oggetto,riguarda  un prestito della  Regione  Marche
           di  7,28 milioni di euro con scadenza a sei  mesi  e
           un  tasso  d'interesse pari al tasso di  riferimento
           maggiorato  di  400 punti base. La  Regione  Marche,
           infatti,  ha programmato aiuti per il salvataggio  e
           per   la  ristrutturazione  dell'aeroporto  con  una
           legge regionale (Marche n. 13/2017), prevedendo   la
           ricapitalizzazione della società fino a  20  milioni
           di  euro,  da  utilizzare in  parte  per  rimborsare
           proprio   il  prestito  di  salvataggio.   In   base
           all'articolo  2  della predetta legge,  l'erogazione
           dell'aiuto  per il salvataggio è stata correttamente
           subordinata   all'autorizzazione  della  Commissione
           europea e alla successiva presentazione di un  piano
           di  ristrutturazione, entro quattro mesi dalla  data
           di  autorizzazione  dell'aiuto per  il  salvataggio,
           anch'esso    da   notificare   separatamente    alla
           Commissione  per richiederne l'autorizzazione,  pena
           la  restituzione degli aiuti ricevuti dalla  società
           di gestione.

              (22 febbraio 2018)

              TANCREDI  -  CAMPO  -  CANCELLERI  -  CAPPELLO  -
           CIANCIO - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA  -  FOTI  -
           MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA -
           SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - ZAFARANA
           - ZITO

 

XVII Legislatura ARS

                             INTERROGAZIONE
                           (risposta scritta)

  N. 90 - Chiarimenti sulla situazione patrimoniale di  Airgest
           S.p.A.

              Al Presidente della Regione e  all'Assessore  per
           l'economia, premesso che:

              dall'analisi della situazione patrimoniale e  del
           conto economico della società Airgest, si  evidenzia
           che:
              il  bilancio  dell'esercizio 2016 si  chiude  con
           una  perdita  di  euro - 2.438.931,  che  unitamente
           alla  posta  negativa  di euro  -  9.082.227,41  per
           costi   di  co-marketing  sostenuti  nei  precedenti
           esercizi, hanno determinato perdite complessive  per
           euro  -  11.521.158 che hanno azzerato  il  capitale
           sociale  e  lasciato perdite residue da coprire  per
           euro - 4.927.863;
              nel  2016 la società ha, altresì, coperto perdite
           pregresse   per   euro-   4.486.620  attraverso   la
           riduzione del suo capitale;

              pertanto,   al   31.12.2016  l AIRGEST   spa   ha
           accumulato  perdite per complessive euro  16.000.000
           circa,   bruciando   risorse  pubbliche   per   pari
           importo;

              rilevato che:

              l'analisi  del  bilancio  al  31.12.2016  ed,  in
           particolare,   della   relazione   sulla    gestione
           rassegnata  dal CdA uscente, conclama una gravissima
           situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

              gli  indicatori di bilancio che misurano lo stato
           di salute della società evidenziano:
              redditività    operativa:    negativa,    ovvero,
           incapacità della gestione di generare ricavi  idonei
           a coprire i costi di esercizio;
              liquidità - intesa come capacità dell'impresa  di
           coprire  le  uscite a breve termine  -  espressa  da
           coefficienti  inferiori  ad  1,  indicatore  di  una
           anomalia  strutturale, comprovata da  una  posizione
           finanziaria netta negativa;
              posizione  finanziaria  netta  negativa,  ovvero,
           incapacità  di generare entrate correnti  capaci  di
           coprire  le  uscite correnti e quindi indicatore  di
           un'anomalia strutturale;
              elevato  indice di indebitamento - il cui  valore
           di  6,9 che assume nel 2016, essendo superiore  a  2
           che  è  il  valore  limite  indicatore  di  anomalie
           strutturali,   indica  una  struttura   patrimoniale
           fortemente  disequilibrata,  come  comprovato  dagli
           interventi   di  ricapitalizzazione  della   società
           adottati nel 2016 e nel 2017;

              il  grave  deficit patrimoniale  ha  obbligato  i
           soci   a  ricostituire  il  capitale  della  società
           nell'assemblea  dei soci dell' 8  agosto  del  2017,
           che   ha  deliberato  l'aumento  del  capitale   per
           l'importo di euro 14.863.445,59 e che lo stesso:
              è  stato sottoscritto per soli euro 5.003.445, di
           cui  euro  4.999.999,34 dal socio Regione Siciliana,
           che oggi detiene una partecipazione del 99,93%;
              alla  data del 22.11.2017 il capitale sociale  si
           era  già  ridotto  a euro 75.585 (euro  5.003.445,37
           capitale  sottoscritto - euro  4.927.860,34  perdita
           residua),  senza voler considerare il  risultato  in
           corso  dal  01.01.2017 al 30.11.2017, verosimilmente
           anch'esso negativo come per il passato;
              il  valore  di euro 75.585 è inferiore al  minimo
           legale  di euro 7.746.853  previsto dal DM 521/1997,
           come   peraltro  riconosciuto  dal  CdA  nell'ultima
           pagina della relazione sulla Gestione;

              osservato che    l'intervento sul capitale  dell'
           8  agosto  2017  è  stato tardivo, insufficiente  ed
           inadeguato   poiché   adottato,  e   successivamente
           eseguito,   in  misura  assolutamente   inidonea   a
           garantire  la  continuità aziendale  ed  in  spregio
           alla  normativa di settore in tema di minimo  legale
           del   capitale   sociale,   nonché    adottato    in
           violazione  delle  norme civilistiche   in  tema  di
           S.p.A.;

              atteso che:

              la ricapitalizzazione  alla  data  dell'assemblea
           dell'agosto 2017 è stata adottata in assenza di:
              un'analisi   delle   cause  strutturali   e   non
           occasionali  e  transitorie che hanno  costantemente
           generato   perdite  su  perdite  nella  società   di
           gestione;
              un'adeguata  informativa contabile sulle  perdite
           in corso (01.01.2017-30.04.2017);
              l'assenza   del  parere  del  Collegio  Sindacale
           sulla  situazione patrimoniale al 30.04.2017  e  sul
           requisito  della  continuità aziendale,  parere  che
           non  risulta  allegato al verbale di  assemblea,  né
           menzionata  la sua lettura in verbale  (peraltro  il
           Presidente  del Collegio Sindacale - di nomina  ENAC
           - risulta assente non giustificato);

              la   nota   della   Ragioneria   Generale   prot.
           36825/S5.12    del   21.07.2017    indirizzata    al
           Presidente  della  Regione  avente  ad  oggetto   il
           promemoria     per    l'assemblea    ordinaria     e
           straordinaria   della  Società  convocata   per   il
           19.07.2017  richiama  l'attenzione sulle  assunzioni
           del  piano di risanamento triennale ex art.  14  del
           D.Lgs  175/2016  poi  approvato  dall'assemblea  dei
           soci  del 08.08.2017. La Ragioneria pone in  risalto
           le  criticità  delle assunzioni di  piano  sotto  il
           profilo  sia della realizzabilità che dell'entità  e
           della   tempistica,   condizioni   che,   ove    non
           verificate,  ne  compromettono irrimediabilmente  la
           validità:
              aumento  di  capitale pari a  euro  14,9  mln  da
           erogare entro il 31.12.2017;
              esito  positivo della procedura  di  gara  ex  LR
           24/2016   del  progetto  finalizzato  all'incremento
           turistico  entro gennaio 2018 da erogare  con  fondi
           totalmente   pubblici   provenienti   dalle    casse
           regionali,  dal Libero Consorzio di  Trapani  e  dai
           Comuni del Trapanese;
              garanzia   da   parte   degli   assegnatari   del
           contratto  di un flusso di passeggeri crescente  nel
           periodo  ottobre 2017 - marzo 2020 di  4,7  milioni,
           tenuto  conto del periodo di chiusura dell'aeroporto
           nel    periodo    novembre-dicembre    per    lavori
           programmati;

              tutte  e  tre le assunzioni di piano non si  sono
           ad oggi verificate;

              il  comma  5  del D.Lgs. 175/2016 impedisce  alle
           amministrazioni   (salvo   quanto   previsto   dagli
           articoli 2447 e 2482-ter del codice civile) di:
              sottoscrivere aumenti di capitale;
              effettuare  trasferimenti straordinari,  aperture
           di credito;
              rilasciare   garanzie  a  favore  delle   società
           partecipate   che   abbiano  registrato,   per   tre
           esercizi  consecutivi, perdite di esercizio,  ovvero
           che  abbiano utilizzato riserve disponibili  per  il
           ripianamento di perdite, anche infrannuali;

              il  trasferimento  straordinario  di  fondi  alle
           società  in  perdita per tre esercizi consecutivi  è
           consentito  solo a fronte di convenzioni,  contratti
           di   servizio   o   di   programma   relativi   allo
           svolgimento   di  servizi  di  pubblico   interesse,
           ovvero  alla  realizzazione di investimenti,  purché
           le  misure indicate siano contemplate in un piano di
           risanamento, approvato dall'Autorità di  regolazione
           di  settore  e comunicato alla Corte dei  conti  che
           contempli    il    raggiungimento    dell'equilibrio
           finanziario entro tre anni;

              considerato altresì che:

              la   sentenza   del   TAR,   (N.   304/2018   del
           02/02/2018)  ha  evidenziato  il  mancato   rispetto
           della  normativa  sugli  appalti  e  l'Illegittimità
           delle  procedure  utilizzate per  l'avvio  di  nuove
           tratte  aeree,  oltre alle criticità che  riguardano
           possibili aiuti di stato non autorizzati;

              i   servizi   oggetto  del  bando  sono   Servizi
           pubblicitari  e  di marketing, ma che  il  combinato
           disposto  nei punti II.2.14 e III.1.1 del bando,  ha
           impedito  la partecipazione diretta ed esclusiva  di
           imprese  di  servizi di marketing e  pubblicità  che
           non  avessero un collegamento ad una compagnia aerea
           od alleanza di compagnia aerea;

              Alitalia ha puntato il dito contro Ryanair  e  il
           TAR  ha  riconosciuto che il bando  è  stato  cucito
           addosso alla Ryanair;

              il  TAR  ha considerato illegittima l'indicazione
           di    specifiche   tratte   di   volo   da   coprire
           necessariamente con collegamenti diretti,  contenuta
           per   la   prima   volta  nella  lettera   d'invito,
           definendo  testualmente questo  tentativo  come  una
           misura concretamente idonea a identificare solo  uno
           dei  due soggetti che avevano manifestato il proprio
           interesse a partecipare alla gara; e ciò -  prosegue
           il  TAR - è chiaramente illegittimo, in quanto viola
           qualsiasi    norma   e   principio   sulla    libera
           concorrenza in sede di gara;

              Alitalia  ha  rilevato che le condizioni  imposte
           da  Airgest  hanno  di fatto impedito  il  confronto
           concorrenziale tra i partecipanti alla gara. Il  TAR
           le   ha   dato   ragione   censurando   inoltre   il
           comportamento  illegittimo di  Airgest  che  avrebbe
           anche  modificato  alcuni elementi essenziali  della
           gara nel corso del procedimento;

              il  TAR ha addirittura esposto alcune perplessità
           sull'intero procedimento amministrativo,  ricordando
           qualora  ve  ne  fosse bisogno la  prevalenza  della
           normativa  comunitaria  sugli  aiuti  di  stato   su
           quella   nazionale,  stigmatizzando  il   meccanismo
           creato dalla Regione siciliana con una norma che  ha
           subordinato   l'erogazione  del   finanziamento   ai
           comuni  interessati ad apposita convenzione  con  la
           società  di gestione di fatto seguendo, un 'percorso
           tortuoso',   senza  verificare  preventivamente   il
           rispetto   delle   norme   comunitarie   in   questo
           specifico settore;

              il  TAR  ha  anche  rilevato lo  scollamento  tra
           l'oggetto   dell'appalto,  che   è   l'attività   di
           promozione  pubblicitaria, e  il  settore  al  quale
           viene  ricondotto (trasporti) e, in estrema sintesi,
           la dubbia linearità dell'operazione;

              per sapere:

              quali  provvedimenti abbia adottato il  Consiglio
           di   Amministrazione  dell Airgest  ai  fini   della
           continuità aziendale, stante che i seguenti  assunti
           del  piano  di risanamento, in particolare,  non  si
           sono realizzati e precisamente:
              aumento  di  capitale pari ad euro  14,9  mln  da
           erogare entro il 31.12.2017;
              esito  positivo della procedura  di  gara  ex  LR
           24/2016;

              se  siano stati adottati i provvedimenti  di  cui
           all'art.  2446  e  ove  ricorrenti  quelli  di   cui
           all'art. 2447 c.c;

              quali  iniziative  abbia intrapreso  il  Collegio
           Sindacale in caso di inerzia degli amministratori;

              se  il Socio Regione abbia o meno sollecitato con
           urgenza  la redazione di una situazione patrimoniale
           aggiornata  ai  sensi  dell'art.  2446   c.c.,   per
           verificare   se   ricorrano  gli  estremi   per   la
           ricostituzione   del  capitale  sociale   ai   sensi
           dell'art. 2447 c.c.;

              quali   provvedimenti  abbia  assunto  o  intenda
           assumere  il  socio Regione nel momento  in  cui  si
           sono  verificate le conseguenze dei rischi enunciati
           dalla   società  Airgest  nell'ambito  del   proprio
           programma   di  valutazione  del  rischio   di   cui
           all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 175/2016  (bando
           impugnato  dal TAR e conseguenti ritardi e ulteriori
           perdite);

              se,  nell'accertata situazione di rischio,  siano
           stati   adottati   senza  indugio  i   provvedimenti
           necessari al fine di prevenire l'aggravamento  della
           crisi,  di correggerne gli effetti ed eliminarne  le
           cause, attraverso un idoneo piano di risanamento  ai
           sensi  dell'art.  14  comma 2 del  medesimo  decreto
           legislativo richiamato;

              se  non  ritengano, a fronte della situazione  di
           dissesto,   di  dover  qualificare  gli   interventi
           finanziari   già  disposti  come  meri   interventi-
           tampone,   che   hanno  causato  il   dispendio   di
           disponibilità  finanziarie a fondo  perduto  erogate
           senza  un  programma industriale o  una  prospettiva
           che  realizzi  l'economicità  e  l'efficienza  della
           gestione della società nel medio e lungo periodo;

              se     intendano     di    conseguenza,     vista
           l'inadeguatezza    dei   provvedimenti    gestionali
           adottati,  proporre o meno azione di  responsabilità
           nei  confronti  degli amministratori della  società,
           ferma   restando  ogni  necessaria  verifica   sulla
           responsabilità amministrativa dei soggetti che,  non
           avendo    ancora    esperito    tale    azione    di
           responsabilità,  o continuando a non  azionarla,  si
           rendano   colpevoli   di  arrecare   un   danno   al
           patrimonio    sociale   e,   di   conseguenza,    un
           pregiudizio  al  valore della  partecipazione  della
           Regione  siciliana nonché un potenziale rischio  per
           la  concreta  erogazione dei  servizi  di  interesse
           generale di competenza della società;

              se,    anche   a   voler   concedere   con    una
           interpretazione  estensiva che il  trasferimento  di
           fondi  regionali ad Airgest sia avvenuto nel  quadro
           di  convenzioni  e  contratti di  programma  per  lo
           svolgimento  di un servizio di pubblico interesse  -
           il  trasferimento straordinario sia  stato  conforme
           alle  norme di settore, se sia stato predisposto  il
           prescritto  piano di risanamento e se lo stesso  sia
           stato  approvato  dall'Autorità di  Regolazione  dei
           Trasporti e comunicato alla Corte dei Conti;

              se   e   come,  nell'eventualità  in  cui  questi
           passaggi    non   risultino   compiuti,    intendano
           assicurare   il   rispetto   della   legge   e    la
           ricapitalizzazione di Airgest fino  al  livello  del
           capitale  prescritto  per  le  società  di  gestione
           aeroportuali  della dimensione di  Birgi,  ai  sensi
           del DM 521/1997;

              se   le   modalità  di  trasferimento  dei  fondi
           destinati  alla  società di gestione  dell'aeroporto
           di  Trapani  da  parte della Regione  e  degli  Enti
           Locali,   nonché   l'utilizzazione   che   di   tali
           sovvenzioni    ha   fatto   Airgest    S.p.A.    con
           l'emanazione  del bando di gara, risultano  conformi
           agli  artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento
           dell'Unione  Europea,  agli Orientamenti  comunitari
           nel  settore  dell'Aviazione, alle specifiche  Linee
           Guida del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

              (Gli interroganti chiedono risposta scritta)

              (24 febbraio 2018)

              PALMERI  -  TANCREDI - CANCELLERI  -  CAPPELLO  -
           CIANCIO  - DE LUCA A - DI CARO - DI PAOLA -  FOTI  -
           MANGIACAVALLO  -  MARANO  -  PAGANA   -   PASQUA   -
           SCHILLACI   -  SIRAGUSA  -  SUNSERI  -  TANCREDI   -
           TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO